Sez. U, Sentenza n. 374 del 23/01/1990 (Rv. 464936 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI ECCLESIASTICI ESERCENTI ATTIVITÀ OSPEDALIERA EX LEGGE N. 132 DEL 1968 - QUALIFICA DI ENTI OSPEDALIERI - ATTRIBUIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI ECCLESIASTICI ESERCENTI ATTIVITÀ OSPEDALIERA EX LEGGE N. 132 DEL 1968 - QUALIFICA DI ENTI OSPEDALIERI - ATTRIBUIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.*
Nei confronti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che esercitano l'attività ospedaliera, deve escludersi, nella disciplina della legge 12 febbraio 1968 n. 132, non modificata in materia della legge 23 dicembre 1978 n. 833, la qualifica di enti ospedalieri, cioè di enti pubblici non economici, in Mancanza di una espressa qualificazione in tale senso resa con decreto del Presidente della regione, mentre resta a questo fine irrilevante la circostanza che l'ente ecclesiastico abbia ottenuto la classificazione del proprio ospedale fra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera (art. 1 sesto comma, in relazione agli art. 20 e segg. della legge n. 132 del 1968), ovvero l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quello in servizio presso gli enti ospedalieri (art. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130). Ne consegue che le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti dei suddetti enti ecclesiastici esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spettano alla cognizione del giudice ordinario. (Conf 2167/88).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 20, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 129, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)