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Sez. L - , Ordinanza n. 18543 del 08/06/2022 (Rv. 664922 - 01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera - Classificazione ex art. 1 della l. n. 132 del 1968 - Conseguenze - - Natura pubblica - Esclusione - Controversie di lavoro dei dipendenti di detti enti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664922-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE

Appartiene alla giuridizione del giudice ordinario la controversia tra un ente ecclesiastico riconosciuto che esercita attività ospedaliera (nella specie, Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti) ed i propri dipendenti, atteso che detti enti non sono pubblici, pur se abbiano ottenuto la classificazione di ospedale, a norma dello art. 1, ultimo comma, della l. n. 132 del 1968, non mutando tale classificazione la natura degli enti medesimi, e risultando inapplicabile la disciplina di cui all'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, che si riferisce solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)