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Sez. L, Sentenza n. 3623 del 28/03/1995 (Rv. 491453 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE | Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti svolgenti attività ospedaliera - Qualifica di enti ospedalieri - Esclusione - Limiti - Classificazione dell'ospedale fra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491453-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE

Nei confronti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'attività ospedaliera (nella specie la Congregazione delle Mantellate serve di Maria, di Pistoia) deve escludersi nella disciplina della legge 12 febbraio 1968 n. 132, non modificata in materia dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, la qualifica di enti ospedalieri cioè di enti pubblici non economici, in mancanza di un'espressa qualificazione in tal senso resa con decreto del Presidente della Repubblica, mentre resta a tal fine irrilevante la circostanza che l'ente ecclesiastico abbia ottenuto la classificazione del proprio ospedale fra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera (art. 1 sesto comma in relazione agli artt. 20 e segg. della legge 132 del 1968).

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 20, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)