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Sez. 2, Sentenza n. 11301 del 16/05/2007 (Rv. 597803 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Disciplina ex art. 90 legge 353/1990 - Procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Nozione - Appello incidentale - Proposizione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2007-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597803-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art.90 legge 353/1990, (secondo la quale ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data), per stabilire se alle cause in corso a detta data trovi applicazione tale disposizione o il nuovo regime processuale introdotto dalla stessa legge, si deve far riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito, solitamente coincidente con quella di notificazione della citazione davanti al giudice di primo grado. Ne consegue che, in una controversia iniziata in data 2 aprile 1990, l'appello incidentale si propone secondo la disciplina di cui all'art. 343 cod. proc. civ., cioè nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quella prevista negli artt. 331 e 332 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 343, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 92 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)