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Sez. 1, Sentenza n. 1358 del 18/02/1999 (Rv. 523330 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | "Ius superveniens" - Disciplina ex art. 90 della legge 353/90 e successive modificazioni - Procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Nozione - Giudizi introdotti con citazione ovvero con ricorso - Differenze.
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523330-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Ai fini della disciplina di cui all'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificata e sostituita con decreto legge 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), secondo quale, ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata, nei giudizi che iniziano con citazione, nel momento della "notificazione" di tale atto, ed, in quelli introdotti con ricorso, nel momento del "deposito" dello stesso. A tal fine, il termine "giudizio" va considerato unitariamente, sì che deve essere considerata la data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e non anche dell'eventuale atto di riassunzione del processo dinanzi al giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)