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Sez. 2, Sentenza n. 9981 del 05/06/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150860 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCORSO CON L'INDULTO - APPLICABILITÀ ANCHE DEL SECONDO BENEFICIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150860-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCORSO CON L'INDULTO - APPLICABILITÀ ANCHE DEL SECONDO BENEFICIO - CONSEGUENZE.*

In caso di concessione di sospensione condizionale della pena, l'indulto va applicato anche di ufficio poiché costituisce causa di Estinzione della pena intervenuta prima; resta ferma l'efficacia del concesso beneficio, che non va revocato, di produrre in tempo successivo l'Estinzione del reato. (Conf mass n 147449 e cit. Ivi; (Conf mass n 143418; (Conf mass n 141752; (Conf mass n 141751; (contra mass n 147253).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)