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Sez. 4, Sentenza n. 565 del 30/04/1980 Ud. (dep. 29/01/1981) Rv. 147449 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL CONDONO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147449-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL CONDONO - SUSSISTENZA.*

In tema di delitto colposo aggravato da violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche se l'indulto non sia stato applicato (e neppure richiesto) in relazione alla pena principale inflitta, la sospensione condizionale di quest'ultima non e di ostacolo all'applicazione del suddetto beneficio relativamente alla sanzione atipica comminata (sospensione della patente di guida), in quanto la condizione formulata nella seconda parte dell'art 11 legge 3 agosto 1978 n 405 va interpretata come statuizione riferita alla concedibilita in astratto dell'indulto e non invece alla sua applicazione in concreto. (sulla non ostativita della sospensione condizionale della pena alla applicazione dell'indulto V mass nn 145055 anno 1980; 143772 anno 1979; ed anche in riferimento alla sospensione della patente di guida mass nn 141758 anno 1979; 141497 anno 1979; 144903 anno 1980; 144846 anno 1980; piu specificatamente in termini, e cioe sulla concedibilita in astratto e non in concreto dell'indulto mass nn 144271 anno 1980; 143396 anno 1979; 143374 anno 1979; 143776 anno 1979).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 184, Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)