Sez. 1, Sentenza n. 4399 del 23/01/1978 Ud. (dep. 15/04/1978) Rv. 138600 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMA PROPRIA - ARMA DA TAGLIO E PUNTA LA CUI DESTINAZIONE NATURALE E L'OFFESA ALLA PERSONA - SANZIONE APPLICABILE - ARMA IMPROPRIA - SANZIONE APPLICABILE.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMA PROPRIA - ARMA DA TAGLIO E PUNTA LA CUI DESTINAZIONE NATURALE E L'OFFESA ALLA PERSONA - SANZIONE APPLICABILE - ARMA IMPROPRIA - SANZIONE APPLICABILE.*
Il porto abusivo delle armi da punta e taglio la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona (che rientrano nella categoria delle armi proprie), e punita con la sanzione originariamente prevista dal secondo comma dell'art 699 del codice penale (arresto da sei mesi ad un anno) e poi triplicata dal secondo comma dell'art 14 della legge 14 ottobre 1974 n 497, le cui Disposizioni espressamente son fatte salve dall'art 40 della legge 18 aprile 1975 n 110 e non gia con la piu lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art 4 della citata legge n 110 del 1975 (arresto da un mese ad un anno e ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila). Quest'ultima sanzione e prevista, invece, per le cosiddette armi improprie, delle quali la suddetta legge ha ampliato la gamma includendovi anche "oggetti Atti ad offendere".*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)