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Sez. 3, Sentenza n. 3538 del 18/11/2015 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 266083 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Reato di abusiva occupazione - Sequestro preventivo - Esistenza di controversia sull'atto amministrativo presupposto del reato - Effetti sul sequestro preventivo - Esclusione - Sospensione cautelare del giudice amministrativo del provvedimento presupposto del reato - Effetti sul sequestro preventivo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266083-01

DEMANIO

In tema di occupazione di demanio marittimo, ai fini della revoca del vincolo del sequestro preventivo di un'area, per il reato previsto dall'art. 1161 C.N., non rilevano né la circostanza che sia in corso una controversia diretta a contestare l'esatta delimitazione dell'area e neppure che il tribunale amministrativo regionale abbia sospeso, in via cautelare, il decreto di delimitazione della stessa, atteso che l'effetto preclusivo per il giudice penale delle decisioni del giudice amministrativo, circa la legittimità dei provvedimenti che costituiscono il presupposto dell'illecito penale, è limitato alle sentenze irrevocabili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)