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Sez. L, Sentenza n. 79 del 09/01/1987 (Rv. 449881 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA IN ORDINE A REVOCA DELLA PENSIONE GIÀ CONCESSA E DIRETTA AL RELATIVO RIPRISTINO - INFERMITÀ E AGGRAVAMENTI SUCCESSIVI AL PROVVEDIMENTO DI REVOCA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449881-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA IN ORDINE A REVOCA DELLA PENSIONE GIÀ CONCESSA E DIRETTA AL RELATIVO RIPRISTINO - INFERMITÀ E AGGRAVAMENTI SUCCESSIVI AL PROVVEDIMENTO DI REVOCA - RILEVANZA.*

L'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., che prevede l'Obbligo del giudice di valutare anche gli aggravamenti del quadro morboso verificatisi nel corso del giudizio, si riferisce in genere alle controversie in materia di Invalidità pensionabile e non distingue tra quelle relative al riconoscimento della pensione e quelle relative alla contestazione della facoltà di revoca di una pensione già concessa e alla conseguente richiesta di ripristino della stessa. Pertanto anche in questo secondo tipo di controversie il giudice deve tener conto delle infermità e degli aggravamenti insorti in epoca successiva al momento della disposta revoca e pervenire all'accertamento della persistenza o meno del diritto alla pensione tenendo conto anche delle infermità sopravvenute, e quindi, in definitiva, del quadro patologico esistente al momento della decisione. (Conf 3765/85, mass n 446629; (Conf 6895/82, mass n 424547).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)