Sez. L, Sentenza n. 3765 del 05/06/1986 (Rv. 446629 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - OGGETTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO O A DATA SUCCESSIVA - NECESSITÀ - AGGRAVAMENTI DI MALATTIE PRECEDENTI E SOPRAVVENIENZA DI MALATTIE NUOVE INCIDENTI - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - OGGETTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO O A DATA SUCCESSIVA - NECESSITÀ - AGGRAVAMENTI DI MALATTIE PRECEDENTI E SOPRAVVENIENZA DI MALATTIE NUOVE INCIDENTI - RILEVANZA.*
Il giudizio in tema di revoca di pensione d'Invalidità non ha per oggetto, in via diretta, il provvedimento amministrativo di revoca per verificarne o meno la legittimità, bensì l'esistenza o meno del permanere del diritto dell'assicurato alla pensione e tale esistenza deve essere accertata non solo con riferimento alla data del provvedimento di revoca, ma anche, eventualmente, in data successiva e con la debita valutazione - ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. - anche di quegli aggravamenti di malattie precedenti o di quelle nuove malattie che alla stregua dei certificati medici prodotti siano comunque incidenti sul complesso invalidante. (Conf 6895/82, mass n 424547).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)