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Sez. 1, Sentenza n. 3710 del 09/11/1968 (Rv. 337036 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE- CAUSE DI INELEGGIBILITA- CONFLITTO POTENZIALE D'INTERESSI TRA IL CANDIDATO E L'ENTE PUBBLICO AUTARCHICO TERRITORIALE - SUFFICIENZA - ELIMINAZIONE DELLA LITE IN EPOCA SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE - IRRILEVANZA - LITE ARTIFICIOSA - LITE MANIFESTAMENTE INFONDATA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337036-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE- CAUSE DI INELEGGIBILITA- CONFLITTO POTENZIALE D'INTERESSI TRA IL CANDIDATO E L'ENTE PUBBLICO AUTARCHICO TERRITORIALE - SUFFICIENZA - ELIMINAZIONE DELLA LITE IN EPOCA SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE - IRRILEVANZA - LITE ARTIFICIOSA - LITE MANIFESTAMENTE INFONDATA - NOZIONE.*

In tema di elezioni amministrative, dovendo la condizione di eleggibilita sussistere al momento delle elezioni, la successiva eliminazione della lite non fa venir meno il motivo di ineleggibilita, anche se vi sia stata l'assoluzione da ogni addebito. E sufficiente l'esistenza della lite in se, indipendentemente dal maggiore o minore fondamento della pretesa fatta valere, di guisa che l'incompatibilita puo sussistere anche se il conflitto non ancora si sia esteriorizzato in un processo e puo del pari non sussistere quando la lite sia stata abbandonata, ancorche il processo non sia stato formalmente dichiarato estinto. L'unico limite da porre alla efficacia della causa di incompatibilita, fondata su lite pendente col comune e quello che la lite non sia manifestamente ed ictu oculi infondata e artificiosa. Lite artificiosa e quella maliziosamente fatta sorgere mediante la trasformazione del vero o con la creazione di una situazione particolarmente vessatoria per l'eletto, in modo da costringerlo a proporre giudizio davanti all' autorita giudiziaria ordinaria o davanti ad un giudice amministrativo, o con l'addebitare all'eletto un comportamento inesistente prospettato in maniera tale da far apparire legittima la lite proposta dal comune, oppure, infine, provocando artatamente un comportamento dell'eletto tale da giustificare apparentemente l'inizio di una lite da parte del comune. Lite manifestamente infondata e quella in cui si faccia valere una pretesa, che, anche ad un esame superficiale, appaia priva di benche minimo fondamento e per la inesistenza o impossibilita del petitum o per la Mancanza della causa petendi. (V. 1546-68, massima n. 333256 1377-67, massime n. 327986 e 327988 1845-65 328-65).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)