Sez. 2, Sentenza n. 1431 del 18/05/1973 (Rv. 364141 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il giudizio circa l'opportunita di disporre il giuramento suppletorio e rimesso al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale, se nega l'ammissione non e tenuto ad esporre la ragione della propria Determinazione, anche se vi sia stata domanda di parte ed anche in caso di presenza delle condizioni legali di ammissibilita. (V 2686/72, mass n 360310; 1754/72, mass n 358702).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)