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Sez. 2, Sentenza n. 1431 del 18/05/1973 (Rv. 364141 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364141-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudizio circa l'opportunita di disporre il giuramento suppletorio e rimesso al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale, se nega l'ammissione non e tenuto ad esporre la ragione della propria Determinazione, anche se vi sia stata domanda di parte ed anche in caso di presenza delle condizioni legali di ammissibilita. (V 2686/72, mass n 360310; 1754/72, mass n 358702).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)