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Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 06/06/1972 (Rv. 358702 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358702-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza dei presupposti per il deferimento del giuramento suppletorio e circa l'opportunita di avvalersi di tale mezzo di prova, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, se il relativo giudizio e sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici o giuridici. (V 2385'71, mass n 353324).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)