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Sez. 3, Sentenza n. 2021 del 18/06/1968 (Rv. 334068 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334068-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE - CONDIZIONI.*

L'Azione civile ex art. 2054 cod. civ. deve ritenersi preclusa dal giudicato penale di proscioglimento solo se l'accertamento negativo che ne risulta investa la sussistenza materiale del fatto o il nesso eziologico fra il comportamento dell'imputato e l'evento dannoso non anche quando detto accertamento incida sull'elemento soggettivo del reato. Mentre, invero, il giudice penale deve limitarsi ad accertare, in base agli elementi probatori acquisiti al processo, se sussistano o meno gli elementi di una colpa punibile, il giudice civile, una volta individuati l'esistenza dell'evento dannoso e il nesso eziologico fra questo e l'Azione del conducente del veicolo, deve stabilire, in esito alla prova liberatoria all'uopo offerta, se l'autore del danno non solo sia esente da colpa, ma abbia posto altresi in essere un comportamento attivo allo scopo di evitare il sinistro. (V. 2778-66, massima n. 325296 1232-64 2219-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)