Sez. 3, Sentenza n. 1375 del 22/02/1996 (Rv. 495964 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Giudizio civile di danno in materia di circolazione stradale - Prove acquisite nel giudizio penale escludenti la responsabilità del conducente - Rilevanza nel giudizio civile - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO
In materia di circolazione stradale, le nozioni di colpa penale e colpa civile non coincidono, in quanto il primo comma dell'art. 2054 cod. civ. onera il conducente del veicolo senza guida di rotaie della prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, nel giudizio civile non rileva, di per sè sola, la prova negativa di elementi di responsabilità acquisita in sede penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)