Sez. 2, Sentenza n. 1503 del 21/05/1974 (Rv. 369624 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - FINALITA - MOTIVO GENERICO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - FINALITA - MOTIVO GENERICO - INAMMISSIBILITA.*
Il requisito della esposizione dei motivi, di cui all'art 366 n 4 cod proc civ e previsto al fine della specifica individuazione dell'oggetto della censura mossa alla decisione impugnata, in modo da rendere possibile l'Esercizio della funzione giurisdizionale di legittimita da parte della Corte di Cassazione, per cui e inammissibile un motivo che per la sua genericita e per la mancata demarcazione dei limiti dell'impugnativa, non consenta l'individuazione delle ragioni per cui e richiesta la Cassazione. (V 1943'71, mass n 352517).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)