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Sez. 6, Sentenza n. 7361 del 06/05/1983 Ud. (dep. 06/09/1983) Rv. 160170 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160170-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il principio che al giudice dell'appello è consentita la cognizione del procedimento limitatamente ai punti individuati o individuabili nella richiesta e nei motivi di gravame, è violato ogni volta che l'esame del giudice superiore è portato su punti della decisione che neppure implicitamente possano ritenersi compresi nei motivi di appello. (nel caso di specie, è stata annullata una sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, non richiesta con i motivi di appello). (Conf mass n 152802; (Conf mass n 148138, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)