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Sez. 5, Sentenza n. 12216 del 04/10/1985 Ud. (dep. 17/12/1985) Rv. 171392 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E NON MENZIONE DELLA CONDANNA - NON RICHIESTI CON I MOTIVI DI APPELLO - CONCESSIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171392-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E NON MENZIONE DELLA CONDANNA - NON RICHIESTI CON I MOTIVI DI APPELLO - CONCESSIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna possono essere concessi dal giudice di primo grado anche senza specifica richiesta dell'imputato, ma non possono essere concessi - dati i limiti dell'appello - dal giudice di secondo grado se nei motivi di gravame non sia stata espressa una specifica doglianza al riguardo, tranne che lo stesso giudice, sull'appello del P.m., riformando la sentenza impugnata che aveva assolto imputato, abbia pronunciato condanna, o abbia sostituito alla pena pecuniaria inflitta in primo grado una pena detentiva. (Conf mass n 160170; (Conf mass n 159477, in relazione alla sospensione condizionale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)