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Sez. 5, Sentenza n. 2815 del 01/12/1981 Ud. (dep. 17/03/1982) Rv. 152802 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN APPELLO - NECESSITÀ DI UNA SPECIFICA ISTANZA CON I MOTIVI DI GRAVAME.*
Stato
decisa il 1981-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152802-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN APPELLO - NECESSITÀ DI UNA SPECIFICA ISTANZA CON I MOTIVI DI GRAVAME.*

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il principio "tantum devolutum quantum appellatum", non può essere concesso dal giudice di appello se nei motivi di gravame non sia stata espressa una specifica doglianza nei confronti della mancata concessione da parte del giudice di primo grado, e ciò neppure quando la relativa richiesta sia stata formulata nel corso del dibattimento di secondo grado. (Conf mass n 148138, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)