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Sez. 1 - , Sentenza n. 9116 del 05/06/2018 Cc. (dep. 01/03/2019) Rv. 275806 - 02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora - Fondato motivo che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa - Attività criminosa ulteriore o probabile seguito di fatti criminosi già emersi - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275806-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

In tema di intercettazioni ambientali, il presupposto contemplato all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., consistente nel fondato motivo di ritenere che in un luogo di privata dimora si stia svolgendo l'attività criminosa, sussiste anche nel caso in cui la presunta attività criminosa risulti ulteriore (o un probabile seguito) rispetto ai fatti criminosi già emersi dalle indagini pregresse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittime le intercettazioni disposte presso l'abitazione della vittima, in relazione a possibili rappresaglie all'aggressione da questa subita, in un contesto ad elevatissima densità criminale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)