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Sez. 3, Sentenza n. 40509 del 07/05/2019 Ud. (dep. 03/10/2019) Rv. 277362 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni tra presenti - Luogo di privata dimora - Presupposti - Attività criminosa in corso - Valutazione ex ante - Sufficienza.
Stato
decisa il 2019-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277362-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

In tema di intercettazioni tra presenti, la previsione dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., che richiede come presupposto di ammissibilità delle operazioni di captazione nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. l'esistenza di un fondato motivo per ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, non presuppone che detta attività sia poi successivamente accertata, ma va intesa nel senso che è sufficiente, in base ad un giudizio "ex ante", possa ragionevolmente ritenersi sussistente all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione. (Fattispecie in tema di traffico di stupefacenti nella quale la Corte ha escluso che l'esito negativo della perquisizione del domicilio nel quale erano state disposte le intercettazioni tra presenti potesse comportare l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni autorizzate in presenza della condizione richiesta dalla norma citata).

Riferimenti normativi: Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)