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Sez. 3, Sentenza n. 4696 del 20/12/1976 (Rv. 383440 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - MITTENTE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - AZIONE DI RISARCIMENTO PER I DANNI - LEGITTIMAZIONE DEL MITTENTE - ADESIONE AL CONTRATTO DEL DESTINATARIO MEDIANTE RICHIESTA DI RICONSEGNA DELLA MERCE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383440-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - MITTENTE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - AZIONE DI RISARCIMENTO PER I DANNI - LEGITTIMAZIONE DEL MITTENTE - ADESIONE AL CONTRATTO DEL DESTINATARIO MEDIANTE RICHIESTA DI RICONSEGNA DELLA MERCE - IRRILEVANZA.*

Per effetto della richiesta di riconsegna della cosa trasportata, di cui all'art 1689 cod civ, il destinatario acquista soltanto i diritti a lui spettanti in base al contratto di trasporto e, cioe, quelli inerenti alla prestazione attribuitagli da tale negozio, ma non anche i diritti che competono al mittente ed al vettore, i quali restano le uniche parti in senso tecnico del contratto. Ne consegue che il mittente conserva, anche dopo la cennata richiesta, la titolarita dell'Azione di risarcimento per i danni subiti a seguito dell'inadempimento del contratto di trasporto. (nella specie, trattavasi di un contratto di trasporto di una partita di caffe, che si era avariata a seguito del sequestro penale eseguito dalla guardia di finanza perche il subvettore non aveva richiesto la proroga della bolletta di legittimazione di cui all'art 4 della legge n 344 del 1966 e che, pertanto, non aveva potuto essere consegnata al destinatario-acquirente. I giudici del merito avevano riconosciuto al mittente la titolarita dell'Azione di risarcimento nei confronti del vettore. La suprema Corte ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)