Sez. 3, Sentenza n. 916 del 09/02/1980 (Rv. 404346 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - PERDITA D'UNA PARTE DEL CARICO - RICONSEGNA DELLA PARTE RESIDUA AL DESTINATARIO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PARTE PERDUTA - SPETTANZA AL DESTINATARIO.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - PERDITA D'UNA PARTE DEL CARICO - RICONSEGNA DELLA PARTE RESIDUA AL DESTINATARIO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PARTE PERDUTA - SPETTANZA AL DESTINATARIO.*
In tema di trasporto di cose, qualora una parte del carico sia andata perduta ed il destinatario abbia chiesto ed ottenuto la riconsegna della restante, a norma dell'art 1689, primo comma, cod civ risarcimento del danno conseguente a detta perdita od avaria spetta al destinatario e non al mittente, restando irrilevante il fatto che il vettore non sia stato incaricato di curare la riscossione di somme presso il destinatario nonche, in Mancanza di prova dell'avvenuta cessione del relativo credito, la circostanza che il mittente abbia di sua iniziativa indennizzato il destinatario del carico del valore dell'avaria. (V 4696/76, mass n 383440; (Conf 1034/78, mass n 390379, sulla prima parte; (Conf 1230/71, mass n 351385, sulla prima parte; (Conf 2842/68, mass n 335521, sulla prima parte; (Conf 2858/55, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)