Sez. U, Sentenza n. 1034 del 01/03/1978 (Rv. 390379 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - PERDITA O DANNEGGIAMENTO PARZIALI DEL CARICO - CONSEGNA AL DESTINATARIO, SU SUA RICHIESTA, DELLA PARTE RESTANTE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA AL DESTINATARIO.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - PERDITA O DANNEGGIAMENTO PARZIALI DEL CARICO - CONSEGNA AL DESTINATARIO, SU SUA RICHIESTA, DELLA PARTE RESTANTE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA AL DESTINATARIO.*
In tema di trasporto di cose, qualora una parte del carico sia andata perduta o sia rimasta danneggiata, ed il destinatario abbia chiesto ed ottenuto la riconsegna della restante parte, trova applicazione l'art 1689 primo comma cod civ, in forza del quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario, non al mittente. Fra tali diritti deve comprendersi quello al risarcimento del danno conseguente a detta perdita od avaria, atteso che al destinatario stesso, divenuto creditore iure proprio della prestazione cui per contratto e tenuto il vettore, allorche, arrivate le cose a destinazione, o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, provveda a richiederne la riconsegna, non puo non riconoscersi, per il caso di inadempimento, la spettanza della prestazione riparatoria dell'inadempimento medesimo e della violazione degli interessi regolati dal contratto. (Conf 1230/71, mass n 351385; (Conf 2842/68, mass n 335521; (Conf 637/62; (Conf 2858/55; (Conf 3614/54; (contra 4696/76, mass n 383440).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)