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Sez. L, Sentenza n. 5461 del 10/10/1988 (Rv. 460067 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - IN TEMA DI INFORTUNI SUL LAVORO O DI MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460067-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - IN TEMA DI INFORTUNI SUL LAVORO O DI MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA.*

Il termine di prescrizione triennale, cui, ai sensi dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, soggiace l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, inizia a decorrere - alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969 - non già dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale, ma dal giorno in cui l'inabilità permanente dell'assicurato, determinata dall'infortunio o dalla malattia, abbia raggiunto il grado minimo previsto dalla legge per l'indennizzabilità di essa, quando, beninteso, tale evento si verifichi in un momento successivo all'infortunio o alla prima manifestazione della malattia, nel qual caso il diritto alla rendita può essere dall'assicurato fatto valere nei modi e nei termini previsti per la revisione in senso proprio, trovando, la stessa, applicazione anche nel caso di prima liquidazione della rendita. (V 7549/87, mass n 455492; (V 4857/85, mass n 442251).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)