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Sez. L, Sentenza n. 10249 del 28/09/1995 (Rv. 494129 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Diritto alla rendita - Prescrizione - Termine triennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494129-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Il termine di prescrizione triennale per conseguire la prestazione, previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, decorre dalla data della manifestazione del danno anche nel caso in cui, essendosi verificato un infortunio, il danno si sia manifestato in epoca successiva a quella dell'infortunio stesso, ovvero dal momento in cui la malattia medesima abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, da intendersi come effetti anatomici e funzionali di una lesione e non già come configurazione clinica della lesione stessa. Ne consegue che l'assicurato può agire per l'ottenimento della rendita anche dopo il triennio dall'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale adducendo, e, in caso di contestazione, provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)