Sez. L, Sentenza n. 7549 del 12/10/1987 (Rv. 455492 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONI TRIENNALI - NATURA SPECIALE - DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTO INTERRUTTIVO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONI TRIENNALI - NATURA SPECIALE - DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTO INTERRUTTIVO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
La prescrizione triennale del diritto dell'assicurato alle prestazioni dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ha carattere speciale e non soggiace quindi a cause di sospensione e di interruzione diverse da quelle indicate negli artt. 111 e 112 del citato decreto, con la conseguenza che non può attribuirsi effetto interruttivo ad Atti o richieste dell'assicurato diverse dalla proposizione della domanda giudiziale, avendo il legislatore inteso privilegiare - come indirettamente ha riconosciuto anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1986 - esigenze di rapidità e certezza delle indagini circa il diritto del lavoratore infortunato od ammalato alla tutela assicurativa. (Conf 4857/85, mass n 442251).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)