Sez. 1, Sentenza n. 10735 del 15/12/1994 (Rv. 489219 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Debitore esecutato dichiarato fallito con sentenza anteriore alla trascrizione del pignoramento - Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione - Impugnazione - Con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Con opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Ammissibilità -.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione immobiliare dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, sul presupposto che il debitore esecutato era stato sottoposto a procedura fallimentare con sentenza anteriore alla trascrizione del pignoramento, con conseguente applicabilità dell'art. 51 legge fall., non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando del carattere della definitività, essendo impugnabile con il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)