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Sez. 3, Sentenza n. 2985 del 23/06/1989 (Rv. 463172 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - PROVVEDIMENTO CON CUI IL GIUDICE DISPONE L'AUDIZIONE DELLE PARTI IN PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL PROCESSO DI ESECUZIONE - RECLAMABILITÀ AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE O REVOCA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463172-01

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - PROVVEDIMENTO CON CUI IL GIUDICE DISPONE L'AUDIZIONE DELLE PARTI IN PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL PROCESSO DI ESECUZIONE - RECLAMABILITÀ AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE O REVOCA - AMMISSIBILITÀ.*

Le ordinanze del giudice dell'esecuzione - salvo che abbiano avuto esecuzione - sono revocabili o modificabili d'ufficio o su istanza delle parti del processo esecutivo, restando queste legittimate all'opposizione agli Atti esecutivi soltanto nel caso che i detti provvedimenti siano suscettibili di creare situazioni irreversibili con la conseguente necessità di un giudizio contenzioso. Pertanto il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti, ancorché in presenza di una causa estintiva del processo di esecuzione, non essendo idoneo di per sè a produrre una situazione irreversibile, non è suscettibile di opposizione agli Atti esecutivi, potendo le parti utilmente avvalersi del potere di chiederne la revoca. (V 2744/85, mass n 440523; (V 1733/78, mass n 391145).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)