Sez. 1, Sentenza n. 14298 del 12/11/1999 Ud. (dep. 17/12/1999) Rv. 214822 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - QUESTIONI DI NULLITÀ - IN GENERE | Dichiarazione di nullità - Efficacia vincolante per il primo giudice - Sussistenza - Rimedio esperibile contro di essa - Indicazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - QUESTIONI DI NULLITÀ - IN GENERE
La dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo conclude, quali che siano stati la causa e il fondamento di questa, ha effetto vincolante per il giudice cui gli atti sono rimessi per il nuovo giudizio, sì che egli non può ricusare la cognizione del procedimento, né sollevare conflitto, unico rimedio possibile avverso di essa essendo il ricorso per cassazione, in assenza del quale si forma il giudicato, con il conseguente vincolo, per il giudice di primo grado, di ripetere il giudizio e per quelli dei gradi ulteriori di considerare "tamquam non essent" gli atti sui quali è caduta la statuizione di annullamento, divenuta irrevocabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)