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Sez. L, Sentenza n. 3419 del 24/05/1980 (Rv. 407249 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - DETERMINAZIONE ENTRO IL MINIMO ED IL MASSIMO DELLA TARIFFA APPLICABILE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407249-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ONORARI - DETERMINAZIONE ENTRO IL MINIMO ED IL MASSIMO DELLA TARIFFA APPLICABILE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La Determinazione degli onorari di avvocato non abbisogna di specifica motivazione solo ove sia contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa applicabile, mentre se ricorrono particolari motivi che giustificano una deroga alla tariffa il giudice deve espressamente motivarla. (V 857/76, mass n 379528; (V 1422/73, mass n 364128; (V 2130/73).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)