Sez. 2, Sentenza n. 4387 del 05/08/1985 (Rv. 441853 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA (O PARCELLA) DELLE SPESE - SPECIFICITÀ DELLA NOTA - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - NECESSITÀ DI UNA SPECIFICA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA (O PARCELLA) DELLE SPESE - SPECIFICITÀ DELLA NOTA - LIQUIDAZIONE GLOBALE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - NECESSITÀ DI UNA SPECIFICA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
In tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il riscontro di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione agli Atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei minimi tariffari, il giudice del merito, in presenza di una specifica nota spese, non può limitarsi ad una globale Determinazione dei diritti e degli onorari, ma deve indicare le voci per le quali non li ritiene dovuti ovvero li ritiene dovuti in misura minore. Peraltro, la Determinazione degli onorari, poiché è legislativamente ancorata tra un minimo ed un massimo per voci predeterminate, non richiede, normalmente, una specifica motivazione, attesa la facile controllabilità della relativa operazione contabile, mentre una adeguata motivazione deve, invece, essere espressa ove ricorrano giustificati motivi che comportino una deroga ai minimi tariffari nei limiti consentiti. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione dei giudice di appello che, in relazione ad ambo i gradi del giudizio, non solo avevano liquidato a favore della parte vittoriosa onorari in misura inferiore a quella minima prevista dalla legge ma inoltre avevano immotivatamente ridotto le somme richieste a titolo di diritti di procuratore e spese vive). (V 1441/82, mass n 419272; (V 2977/81, mass n 413521; (Conf 3419/80, mass n 407248, sulla prima parte; (Conf 3419/80, mass n 407249, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)