diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 303 del 13/01/1981 (Rv. 410738 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CENSURABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410738-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CENSURABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA - LIMITI.*

Ai fini della distinzione tra contratto di lavoro autonomo e contratto di lavoro subordinato, e censurabile in Sede di legittimita soltanto la Determinazione dei criteri astratti posti a base del giudizio, mentre la valutazione delle circostanze e delle ragioni che hanno indotto il giudice del merito alla concreta qualificazione del rapporto costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta Sede, se motivato adeguatamente ed esente da errori giuridici e da vizi logici. (Conf 3802/79, mass n 400252; (Conf 4859/78, mass n 394560; (Conf 4796/78, mass n 394479).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)