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Sez. L, Sentenza n. 3627 del 15/06/1985 (Rv. 441223 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI DI NATURA DIVERSA - MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DEL PROLUNGAMENTO, IN VIA DI INTEGRAZIONE EQUITATIVA, DEL TERMINE DI COMPORTO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL CASO DI RICADUTA NELL'UNICA MALATTIA CONTINUATIVA - LEGITTIMITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1985-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441223-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI DI NATURA DIVERSA - MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DEL PROLUNGAMENTO, IN VIA DI INTEGRAZIONE EQUITATIVA, DEL TERMINE DI COMPORTO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL CASO DI RICADUTA NELL'UNICA MALATTIA CONTINUATIVA - LEGITTIMITÀ - FONDAMENTO.*

Con riguardo all'ipotesi di successione di una pluralità di episodi morbosi di natura diversa, l'inapplicabilità, in via di integrazione equitativa, del prolungamento del termine di comporto previsto dalla disciplina collettiva per il caso di ricaduta, entro due mesi dalla ripresa del lavoro, nell'unica malattia continuativa è ragionevolmente e adeguatamente motivata, dal giudice del merito, con la considerazione che detta estensione attribuirebbe al lavoratore incorso in successive malattie diverse un ingiustificato trattamento di favore rispetto al trattamento riservato al lavoratore affetto da un'unica malattia continuativa, atteso che a costui il prolungamento del comporto non spetta sia quando, nei due mesi dalla ripresa dell'attività, sia colpito da malattia diversa sia quando la ricaduta nella stessa malattia si verifichi oltre i due mesi. Nè una siffatta disparità di trattamento potrebbe giustificarsi, sotto il profilo della possibile utilizzazione futura delle energie lavorative, con la minore gravità delle diverse malattie rispetto alla malattia unica e recidivante, dovendosi in contrario rilevare che la morbilità discontinua - la quale è pur sempre indice di salute malferma - risulta anzi più pregiudizievole, per l'attività aziendale e per l'organizzazione del lavoro, dell'unica malattia prolungata, dal momento che la sua imprevedibile ricorrenza rende meno agevole ovviarne le conseguenze attraverso sostituzioni o altre idonee misure. (V 2430/85, mass n 440271; (V 2330/85, mass n 440202; (V 3088/84, mass nn 435129 e 435130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)