Sez. 2, Sentenza n. 6214 del 23/05/1992 (Rv. 477353 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - In genere | Attività professionali non esplicate davanti al giudice ma strettamente connesse e complementari a quelle giudiziali - Natura giudiziale - Attività espressamente previste nella tariffa professionale - Inclusione.
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - In genere
In tema di compensi professionali di avvocati e procuratori non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che seppure non esplicate davanti al giudice siano con quelle giudiziali strettamente connesse e complementari sì da costituire di esse il naturale completamento. Tale connessione poi, e quindi la natura giudiziale della prestazione, deriva dallo stesso tenore della tariffa giudiziale professionale ogni volta che la prestazione stessa sia in essa esplicitamente prevista, come nel caso delle informazioni scritte o telefoniche del professionista al cliente circa l'andamento del giudizio e lo svolgimento delle udienze, previste nella tabella delle prestazioni giudiziali sotto la voce "consultazioni e corrispondenza con il cliente".
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 22/06/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)