Sez. 1, Sentenza n. 14443 del 29/05/2008 (Rv. 603471 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI | Procedure concorsuali - Prestazioni professionali per l'assistenza alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo - Onorario per prestazioni stragiudiziali separato da quello relativo alle prestazioni giudiziali - Spettanza - Condizioni - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI
In tema di credito per l'onorario richiesto da un avvocato per le prestazioni professionali stragiudiziali confluite nella presentazione dell'istanza per l'ammissione a concordato preventivo del cliente poi fallito, l'ammissione al passivo fallimentare va esclusa per tutte quelle attività strettamente connesse e complementari all'introduzione e allo svolgimento della procedura anche se svolte al di fuori di essa, essendo previsto sia nella tariffa professionale approvata con d.m. n. 392 del 1990 che in quella approvata con d.m. n. 585 del 1995 che i compensi per prestazioni stragiudiziali siano dovuti solo quando non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali; la tariffa a percentuale fissata per l'attività stragiudiziale trova a sua volta applicazione ove sia provata una continuativa consulenza per la determinazione dell'attivo, in difetto operando i criteri della tariffa giudiziale, nè soccorre il parere del consiglio dell'ordine, che solo attesta la conformità in astratto della parcella alla tariffa, senza vincolo per il giudice circa l'effettività della prestazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)