Sez. L, Sentenza n. 719 del 27/01/1988 (Rv. 457153 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - ESTENSIONE - POTERE DI RAPPRESENTANZA DEI SINGOLI ISCRITTI E DI DISPOSIZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI IN FORZA DI PATTUIZIONI INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - ESTENSIONE - POTERE DI RAPPRESENTANZA DEI SINGOLI ISCRITTI E DI DISPOSIZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI IN FORZA DI PATTUIZIONI INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La funzione - riconosciuta dalla Costituzione (art. 39) - della stipula dei contratti collettivi di lavoro non esaurisce i compiti delle organizzazioni sindacali, i quali si estendono ad attività di promozione sociale dei lavoratori, di sostegno nelle relative rivendicazioni, di assistenza ed intervento (anche indipendenti da quelli dei singoli lavoratori) nelle controversie, secondo la legge n. 300 del 1970 e la nuova disciplina del processo del lavoro. Il fatto che l'ordinamento non conferisca ai Sindacati poteri di rappresentanza legale dei singoli iscritti né di disposizione dei diritti acquisiti in forza di pattuizioni individuali non esclude che il singolo lavoratore possa conferire al Sindacato speciali poteri di rappresentanza in ordine a diritti (disponibili) nascenti dal rapporto di lavoro né che la organizzazione sindacale possa stipulare patti al di fuori dei poteri ad essa derivanti dall'iscrizione dei lavoratori, salva la necessità della loro ratifica, la quale ha effetto retroattivo e può risultare, oltre che da dichiarazione espressa, anche da fatti concludenti nel senso dell'approvazione dell'operato della detta organizzazione, secondo una valutazione riservata al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivata. (V 3419/85, mass n 441080; (V 2445/85, mass n 440287).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)