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Sez. L, Sentenza n. 3419 del 07/06/1985 (Rv. 441080 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PATTUIZIONE TRA DATORE DI LAVORO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA - NULLITÀ DELL'ACCORDO AZIENDALE - ESCLUSIONE - RATIFICA DEI LAVORATORI - NECESSITÀ - RATIFICA PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441080-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PATTUIZIONE TRA DATORE DI LAVORO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA - NULLITÀ DELL'ACCORDO AZIENDALE - ESCLUSIONE - RATIFICA DEI LAVORATORI - NECESSITÀ - RATIFICA PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ.*

L'accordo aziendale con cui il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti nell'azienda pattuiscono una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che preveda la mancata prestazione lavorativa per un certo periodo di tempo con contestuale esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva (salvo il ricorso alla cassa integrazione guadagni), non è affetto da nullità non comportando lesione dei diritti indisponibili dei lavoratori, ma, ai fini dell'efficacia della concordata sospensione, resta soggetto alla ratifica da parte dei lavoratori medesimi, ratifica che - non dovendo rivestire particolari forme per non esser prevista ad substantiam la Forma scritta per l'accordo aziendale - può essere dichiarata anche tacitamente per fatti concludenti (il cui accertamento è rimesso al giudice del merito) come in ipotesi di puntuale attuazione dell'accordo stesso. (V 4658/83, mass n 429544; (V 3814/77, mass n 387478; (V 2788/76, mass n 381529).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)