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Sez. L, Sentenza n. 22256 del 27/09/2013 (Rv. 627706 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusione - Indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 - Rivalutazione - Spettanza - Fondamento - Efficacia retroattiva - Limiti.
Stato
decisa il 2013-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627706-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è soggetta - con efficacia retroattiva, fatti salvi i rapporti esauriti, non più suscettibili di soluzione a livello giudiziario o non più azionabili - a rivalutazione annuale a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l'esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dei danni da somministrazione di talidomide.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 363 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)