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Sez. 2, Sentenza n. 528 del 15/11/2005 Cc. (dep. 10/01/2006) Rv. 233146 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - PENA PECUNIARIA | Pagamento a rate - Oggetto di accordo tra le parti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233146-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - PENA PECUNIARIA

La decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 133 ter cod. pen., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen.. Ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime. È tuttavia consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena ma alla sua esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)