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Sez. 5, Ordinanza n. 4099 del 20/09/1999 Cc. (dep. 10/11/1999) Rv. 214562 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Rateizzazione della pena pecuniaria - Discrezionalità del giudice - Patteggiamento - Oggetto dell'accordo tra le parti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214562-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

La decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 133 ter cod. pen., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. o con il decreto di cui all'art. 459 cod. proc. pen.. Ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 lett. T, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)