Sez. 5, Sentenza n. 25770 del 27/05/2003 Cc. (dep. 13/06/2003) Rv. 225949 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Rateizzazione della pena pecuniaria - Discrezionalità del giudice - Patteggiamento - Esclusione.
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE
La rateizzazione della pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche della parte, prevista dall'art. 133 cod. pen., costituisce oggetto di mera facoltà discrezionale del giudice, come tale sottratta alla libera disponibilità delle parti. Pertanto, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la rateizzazione non può mai costituire oggetto di accordo negoziale, di guisa che la relativa clausola deve essere considerata "tamquam non esset" dal giudice che, pertanto, deve disattenderla ovvero, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può anche stabilire un numero di rate diverso da quello indicato dalle parti, senza per questo violare l'accordo negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)