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Sez. 3, Sentenza n. 6120 del 18/11/1981 (Rv. 416917 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI CONTRATTUALI - RICHIESTA, PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO, DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PER LA SVALUTAZIONE INTERVENUTA TRA LA SCADENZA DELL'OBBLIGO E LA LIQUIDAZIONE DEL DOVUTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416917-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI CONTRATTUALI - RICHIESTA, PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO, DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PER LA SVALUTAZIONE INTERVENUTA TRA LA SCADENZA DELL'OBBLIGO E LA LIQUIDAZIONE DEL DOVUTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio in cui l'attore abbia domandato la condanna del debitore al pagamento di una somma in adempimento di obblighi contrattuali (nella specie, per prestazioni pubblicitarie), la pretesa risarcitoria riferita alla svalutazione monetaria, intervenuta tra la scadenza dell'Obbligo contrattuale e la liquidazione del dovuto, non è ammissibile se formulata per la prima volta in grado di appello, stante il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. e tenuto conto della diversità del petitum e della causa petendi e della correlativa introduzione nel giudizio di secondo grado di un nuovo tema d'indagine. (Conf 1772/81, mass n 412457; (Conf 5070/79, mass n 401724).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)