Sez. 2, Sentenza n. 5070 del 03/10/1979 (Rv. 401724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RICHIESTA DI INTERESSI CONVENZIONALI E DI RIVALUTAZIONE MONETARIA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RICHIESTA DI INTERESSI CONVENZIONALI E DI RIVALUTAZIONE MONETARIA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
La richiesta di interessi convenzionali e di risarcimento dei danni per svalutazione monetaria non e ammissibile a norma dell'art 345 cod proc civ, se proposta per la prima volta in grado di appello trattandosi di domande nuove per petitum e causa petendi e cio anche se la richiesta sia relativa ad interessi e danni maturati dopo la decisione di primo grado, in quanto l'eccezione contenuta nel primo comma dell'art 345 cod proc civ al principio dell'inammissibilita di domande nuove in appello e limitata, per quanto concerne i frutti naturali e civili ed i danni, a quelli maturati dopo la sentenza impugnata, e la domanda relativa, pur nei limiti anzidetti, e ammissibile soltanto se in primo grado sia stata proposta una analoga domanda per i frutti e i danni maturati in precedenza. (Conf 2634/78, mass n 391994; (Conf 2361/77, mass n 386072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)