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Sez. 3, Sentenza n. 1772 del 26/03/1981 (Rv. 412457 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI UN APPALTO E DEGLI INTERESSI - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DEGLI ULTERIORI DANNI CONSISTENTI NELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412457-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI UN APPALTO E DEGLI INTERESSI - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DEGLI ULTERIORI DANNI CONSISTENTI NELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio in cui l'attore abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo di un appalto e gli interessi legali, senza richiedere il risarcimento di danni ulteriori, una tale pretesa risarcitoria - ancorche incentrata sulla svalutazione monetaria dalla scadenza dell'Obbligo contrattuale alla liquidazione del dovuto - non e ammissibile per la prima volta in grado di appello, stante il divieto dell'art 345 cod proc civ e tenuto conto che la diversita del petitum e della causa petendi introduce nel giudizio di secondo grado un nuovo tema d'indagine ed altera i termini della controversia, con violazione del principio del doppio grado. (Conf 5070/79, mass n 401724; (Conf 2634/78, mass n 391994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)