Sez. U, Sentenza n. 9321 del 09/07/2001 (Rv. 548041 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Vizio della motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Deducibilità - Esclusione - Mancanza o mera apparenza della motivazione - Rilevanza ex artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 cod. proc. civ..
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Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto se emesse in unico grado nelle materie contemplate dall'art. 143 del regio decreto n. 1775 del 1933, quanto se emesse in grado d'appello, il ricorso per cassazione, come si desume dal coordinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 - 201 del citato regio decreto, è ammesso soltanto per violazione di legge (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione), sicché non è consentito denunziare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma soltanto quelli che si traducano in mancanza o in mera apparenza della motivazione medesima per l'assenza di un "iter" argomentativo idoneo a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e da determinarne la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)