diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 14541 del 19/11/2001 (Rv. 550370 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Vizio della motivazione - Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550370-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il ricorso per cassazione, come si desume dal combinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 e 201 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è ammesso, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge, sicché non è consentito denunziare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ma soltanto quelli che si traducano nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)