Sez. L, Sentenza n. 3715 del 14/04/1987 (Rv. 452660 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VIZIO CONSISTENTE IN UN APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - DEDUZIONI IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VIZIO CONSISTENTE IN UN APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - DEDUZIONI IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile in Sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se, nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, ed, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (V 1081/86, mass n 444582).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)