Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 28/09/1995 Ud. (dep. 25/11/1995) Rv. 203070 - 01
Prove - Mezzi di prova - Documenti - Verbali di prove di altri procedimenti | Verbali di procedimenti penali stranieri - Dichiarazioni rese alla polizia straniere - Possibilità di acquisizione e utilizzazione - Esclusione - Dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria straniera o alla polizia su delega di essa - Possibilità di acquisizione - Sussistenza - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni.
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Il principio vigente in materia di rogatoria internazionale, secondo cui le prove raccolte all'estero sono utilizzabili in Italia alla sola condizione che siano state assunte legalmente con riferimento alla legge del luogo in cui sono state raccolte (art. 3 primo comma della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, richiamata dall'art. 696 cod. proc. pen.), non è applicabile per l'acquisizione e l'utilizzazione nel procedimento italiano di atti propri di un autonomo procedimento penale di altro Stato, trovando questa materia disciplina nell'art. 238 cod. proc. pen. In particolare, per quanto attiene a verbali di prove di procedimenti stranieri, deve escludersi l'acquisibilità e la utilizzabilità di dichiarazioni di un imputato di reato connesso, sottoposto a procedimento penale all'estero, le quali siano state assunte di iniziativa di organi di polizia di un paese straniero (art. 78 comma secondo disp. att. cod. proc. pen.), mentre sono acquisibili, a norma del citato art. 78 secondo comma, e utilizzabili, nel rispetto delle norme sulle letture in dibattimento, i verbali di atti assunti dalla autorità giudiziaria straniera o dalla polizia su delega di tale autorità, se espletati secondo la legge del luogo e sempreché risultino conformi alla normativa italiana attinente alle essenziali esigenze dei diritti della difesa. (Nella fattispecie sono state dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia straniera e utilizzabili - previa lettura ex art. 513 secondo comma cod. proc. pen., nel testo risultante a seguito delle sentenze n. 254792 e 381/95 Corte cost. - quelle rese all'autorità giudiziaria straniera e alla polizia su delega di essa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 78, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 78, Tratt. Internaz. 20/04/1959 num. 3, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)